Art. 43
Calcolo della proporzione di prato permanente
In vigore dal 11 mar 2014
Calcolo della proporzione di prato permanente
1. Le superfici dichiarate dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, al pari delle unità di un’azienda dedite alla produzione biologica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (23), non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale e della proporzione di riferimento di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Le superfici dichiarate dagli agricoltori nel 2012 come superfici a pascolo permanente convertite ad altri usi possono essere dedotte dal calcolo delle superfici investite a prato permanente a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, fino al numero di ettari che gli agricoltori hanno destinato a pascolo permanente o a prato permanente dopo il 2012 e dichiarato nel 2015 a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale, a condizione che siano state rispettate le regole in vigore sul mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per il calcolo del numero di ettari destinati a pascolo permanente o a prato permanente dopo il 2012 di cui al primo comma sono presi in considerazione solo gli ettari di pascolo permanente o di prato permanente su una superficie agricola dichiarata nel 2012, 2013 o 2014 in conformità all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.
3. Gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento se rilevano un impatto significativo sull’andamento della proporzione a causa, in particolare, di una variazione nella superficie adibita alla produzione biologica o di una variazione nella popolazione dei partecipanti al regime per i piccoli agricoltori. In tali casi gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell’adeguamento apportato e dei motivi che lo hanno giustificato.
Storico versioni
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