Art. 44

Mantenimento della proporzione di prato permanente

In vigore dal 11 mar 2014
Mantenimento della proporzione di prato permanente 1.   Gli Stati membri possono imporre agli agricoltori l’obbligo individuale di non convertire ad altri usi superfici investite a prati permanenti senza preventiva autorizzazione individuale. Gli agricoltori sono informati di tale obbligo senza indugio e in ogni caso entro il 15 novembre dell’anno in cui lo Stato membro interessato ha stabilito l’obbligo. Tale obbligo si applica solo agli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concernenti le superfici investite a prato permanente che non sono soggette alle disposizioni di cui all’, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il rilascio dell’autorizzazione può dipendere dall’applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori, anche di tipo ambientale. Se l’autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione di destinare a prato permanente un’altra superficie costituita da un numero corrispondente di ettari, tale superficie, in deroga all’, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, è considerata prato permanente a decorrere dal primo giorno della conversione. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione oppure, se lo Stato membro decide in tal senso, quando gli agricoltori convertono in prato permanente superfici già utilizzate per coltivare erba e altre piante erbacee da foraggio, per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi. 2.   Qualora si accerti una diminuzione della proporzione di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 in misura superiore al 5 % rispetto alla proporzione di riferimento di cui al suddetto articolo, lo Stato membro in questione impone l’obbligo di riconvertire le superfici in superfici a prato permanente e stabilisce norme intese a evitare nuove conversioni di superfici investite a prato permanente. Gli Stati membri individuano gli agricoltori soggetti all’obbligo di riconversione tra gli agricoltori: a) tenuti al rispetto degli obblighi di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concernenti le superfici investite a prato permanente non soggette alle disposizioni dell’, paragrafo 1, dello stesso regolamento e b) che, sulla base delle domande presentate a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 o dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009 nei due anni civili precedenti o, nel 2015, nei tre anni civili precedenti, dispongono di superfici agricole convertite ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente o a pascolo permanente. Se i periodi di cui al secondo comma, lettera b), comprendono anni civili precedenti al 2015, l’obbligo di riconversione si applica anche alle superfici convertite ad altri usi a partire da superfici investite a pascolo permanente che erano soggette all’obbligo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 o all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Nel determinare quali agricoltori sono tenuti alla riconversione di superfici in superfici a prato permanente, gli Stati membri impongono l’obbligo in primo luogo agli agricoltori che dispongono di superfici convertite ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente o a pascolo permanente senza rispettare, se applicabile, l’obbligo di autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tali agricoltori sono tenuti a riconvertire l’intera superficie precedentemente convertita ad altri usi. 3.   Se l’applicazione del paragrafo 2, quarto comma, non comporta un aumento della proporzione di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al di sopra della soglia del 5 %, gli Stati membri impongono agli agricoltori che dispongono di superfici convertite ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente o a pascolo permanente durante i periodi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del presente articolo di riconvertire in superfici a prato permanente anche una percentuale di tali superfici convertite o di destinare a prato permanente un’altra superficie corrispondente alla stessa percentuale. Tale percentuale è calcolata sulla base della superficie convertita dall’agricoltore durante i periodi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del presente articolo e della superficie necessaria per aumentare la proporzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al disopra della soglia del 5 %. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al primo comma, gli Stati membri possono escludere dalla superficie convertita dall’agricoltore le superfici diventate prato permanente dopo il 31 dicembre 2015, a condizione che effettuino controlli amministrativi incrociati delle superfici a prato permanente dichiarate annualmente nella domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali tramite un’intersezione spaziale con la superficie dichiarata come pascolo permanente nel 2015 e registrata nel sistema di identificazione delle parcelle agricole e a condizione che tali superfici non siano state investite a prato permanente in conseguenza dell’obbligo di riconvertire o di creare una superficie a prato permanente previsto dal paragrafo 2 o dal presente paragrafo. Gli Stati membri non possono tuttavia escludere tali superfici qualora l’esclusione non consenta di aumentare la proporzione di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al di sopra della soglia del 5 %. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al primo comma, le superfici a prato permanente o a pascolo permanente create dagli agricoltori nel quadro degli impegni assunti a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (24) e del regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono considerate superfici convertite dall’agricoltore. Gli agricoltori sono informati dell’obbligo individuale di riconversione e delle norme intese a evitare nuove conversioni di superfici a prato permanente senza indugio e in ogni caso entro il 31 dicembre dell’anno in cui è accertata la riduzione superiore al 5 %. L’obbligo di riconversione deve essere rispettato prima della data di presentazione della domanda unica per l’anno successivo o, nel caso della Svezia e della Finlandia, del 30 giugno dell’anno successivo. In deroga all’, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici riconvertite a prato permanente, o le nuove superfici create per tale uso, sono considerate prato permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione o della creazione. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione oppure, se lo Stato membro decide in tal senso, quando gli agricoltori convertono in prato permanente superfici già utilizzate per coltivare erba e altre piante erbacee da foraggio, per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi.
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Mantenimento della proporzione di prato permanente (Art. 44 Regolamento (UE) 2014/639) — Testo vigente | Portale Normativo