Art. 46
Norme per l’applicazione regionale delle aree di interesse ecologico
In vigore dal 11 mar 2014
Norme per l’applicazione regionale delle aree di interesse ecologico
1. Gli Stati membri che optano per l’applicazione regionale prevista all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 definiscono le regioni ai fini di tale articolo. Le regioni da definire sono costituite da un’area geografica unica e omogenea caratterizzata da condizioni agricole e ambientali simili. A tal fine, l’omogeneità si riferisce al tipo di terreno, all’altitudine e alla presenza di aree naturali e seminaturali.
2. All’interno delle regioni definite, gli Stati membri designano le aree nelle quali vige l’obbligo di applicare fino a metà della percentuale dell’area di interesse ecologico prevista.
3. Per le aree definite, gli Stati membri prevedono gli obblighi specifici degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti. Tali obblighi garantiscono la contiguità di struttura delle aree di interesse ecologico adiacenti. Gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti comprendono l’obbligo che la superficie aziendale di ogni agricoltore partecipante, soggetta all’obbligo stabilito dall’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia situata per almeno il 50 % nella regione definita e risponda alle disposizioni dell’, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento.
4. Gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti garantiscono che le aree di interesse ecologico contigue di cui al paragrafo 3 siano costituite da una o più aree di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettere a), c), d) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
5. Nel designare le aree e definire gli obblighi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 gli Stati membri tengono conto, se pertinente, delle strategie nazionali o regionali esistenti in materia di biodiversità e/o mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai loro effetti, dei piani di gestione dei bacini idrografici o delle esigenze individuate per garantire la coerenza ecologica della rete Natura 2000, come previsto dall’ della direttiva 92/43/CEE, o per contribuire all’attuazione della strategia per le infrastrutture verdi.
6. Prima di imporre obblighi agli agricoltori, gli Stati membri consultano gli agricoltori o i gruppi di agricoltori interessati e le altre parti interessate. Dopo detta consultazione gli Stati membri stabiliscono un piano dettagliato finale relativo all’applicazione regionale e informano le parti interessate che hanno partecipato alla consultazione e gli agricoltori o i gruppi di agricoltori del piano che li riguarda, come pure della designazione delle aree e degli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti e, in particolare, della percentuale esatta che ogni agricoltore è tenuto ad applicare nella sua azienda. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni agli agricoltori entro e non oltre il 30 giugno dell’anno che precede l’anno in cui si procederà all’applicazione regionale oppure, per il primo anno di applicazione del presente regolamento, in tempo utile per permettere agli agricoltori di presentare la relativa domanda.
Fatti salvi i pagamenti agli agricoltori previsti dall’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri provvedono a stabilire le modalità relative alle compensazioni finanziarie tra agricoltori e alle sanzioni amministrative applicabili in caso di inadempienza relativa alle aree di interesse ecologico contigue.
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