Art. 10
Casi in cui le superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
In vigore dal 11 mar 2014
Casi in cui le superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si considera che le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, possiedano superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione se tali superfici rappresentano più del 50 % dell’intera superficie agricola dichiarata a norma dell’, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. L’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applica alle persone fisiche o giuridiche o alle associazioni di persone fisiche o giuridiche che svolgono sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione un’attività agricola ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
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