Art. 11
Proventi ottenuti da attività non agricole
In vigore dal 11 mar 2014
Proventi ottenuti da attività non agricole
1. Ai fini dell’, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, ove opportuno, dell’ del presente regolamento, i proventi di attività agricole sono quelli che l’agricoltore ha ottenuto dall’attività agricola, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, svolta nella propria azienda, compreso il sostegno dell’Unione ricevuto nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché eventuali aiuti nazionali concessi per le attività agricole, ad eccezione dei pagamenti diretti nazionali integrativi a norma degli del regolamento (UE) n. 1307/2013.
I proventi della trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013 dell’azienda sono considerati proventi di attività agricole a condizione che i prodotti trasformati restino di proprietà dell’agricoltore e che la trasformazione dia luogo a un altro prodotto agricolo ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Tutti gli altri proventi sono considerati proventi di attività non agricole.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «proventi» si intendono i proventi lordi prima della deduzione delle relative spese e tasse.
3. Il sostegno dell’Unione di cui al paragrafo 1 è calcolato:
a)
in Bulgaria e in Romania, per l’anno 2015, sulla base del pertinente importo di cui all’allegato V, punto A, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b)
in Croazia, per ogni anno indicato nell’ del regolamento (UE) n. 1307/2013, sulla base dell’importo di cui all’allegato VI, punto A, del suddetto regolamento.
Storico versioni
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