Art. 13

Criteri intesi a dimostrare che le attività agricole non sono insignificanti e che l’attività principale o l’oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola

In vigore dal 11 mar 2014
Criteri intesi a dimostrare che le attività agricole non sono insignificanti e che l’attività principale o l’oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola 1.   Ai fini dell’, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le attività agricole non sono insignificanti se i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell’ del presente regolamento nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove. Gli Stati membri possono decidere di fissare la soglia dei proventi totali ottenuti da attività agricole al di sotto di un terzo a condizione che tale soglia inferiore non consenta a persone fisiche o giuridiche che svolgono attività agricole marginali di essere considerate agricoltori in attività. In deroga al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono stabilire criteri alternativi che consentono a un soggetto di dimostrare che le sue attività agricole non sono insignificanti ai sensi dell’, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere che le attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle attività economiche complessive di una persona fisica o giuridica, o di un’associazione di persone fisiche o giuridiche, utilizzando i metodi seguenti: a) l’importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell’ del presente regolamento nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) l’importo totale dei proventi ottenuti da attività agricole ai sensi dell’ del presente regolamento nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove è inferiore a una soglia decisa dagli Stati membri e non superiore a un terzo dell’importo totale dei proventi ottenuti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono stabilire criteri alternativi in base ai quali le attività agricole devono essere considerate insignificanti ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 3.   Ai fini dell’, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, laddove opportuno, dell’, paragrafo 3, lettera b), dello stesso regolamento, un’attività agricola è considerata l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica se è registrata come attività principale od oggetto sociale nel registro delle imprese di uno Stato membro o in base ad altra prova ufficiale equivalente. Nel caso di una persona fisica, è richiesta una prova equivalente. In assenza di registri, gli Stati membri si avvalgono di una prova equivalente. In deroga al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono stabilire criteri alternativi in base ai quali un’attività agricola deve essere considerata l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona fisica o giuridica ai sensi dell’, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), e, se del caso, dell’, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.
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