Art. 14
Casi di successione, cambiamenti della forma giuridica o della denominazionee fusioni o scissioni
In vigore dal 11 mar 2014
Casi di successione, cambiamenti della forma giuridica o della denominazionee fusioni o scissioni
1. Se l’agricoltore ha ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per successione effettiva o anticipata, ha diritto di esigere, a proprio nome, il numero e il valore dei diritti all’aiuto da assegnare per l’azienda ricevuta, o per la parte di tale azienda, alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda in origine.
In caso di successione anticipata revocabile, i diritti all’aiuto sono assegnati soltanto al successore designato come tale alla data di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Un cambiamento della denominazione non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all’aiuto da assegnare.
Un cambiamento della forma giuridica non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all’aiuto da assegnare se l’agricoltore che esercitava il controllo dell’azienda originaria in termini di gestione, utili e rischi finanziari gestisce anche la nuova azienda.
3. Una fusione o una scissione non hanno alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all’aiuto da assegnare.
In caso di scissione, qualora uno Stato membro applichi l’, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il numero di diritti all’aiuto da assegnare a ciascuna azienda risultante dalla scissione è stabilito moltiplicando il numero di ettari ammissibili di cui dispone la nuova azienda in questione per la riduzione media del numero di diritti cui l’azienda originaria sarebbe stato soggetta in conformità dell’, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Ai fini del presente paragrafo si applicano le seguenti definizioni:
a)
«fusione», la fusione di due o più agricoltori distinti, secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro;
b)
«scissione», la scissione di un agricoltore ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 in:
i)
almeno due nuovi agricoltori distinti secondo la definizione dello stesso articolo, di cui almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; oppure
ii)
l’agricoltore iniziale e almeno un nuovo agricoltore distinto secondo la definizione dello stesso articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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