Art. 15

Determinazione degli ettari ammissibili ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 11 mar 2014
Determinazione degli ettari ammissibili ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 1.   Per stabilire il numero di diritti all’aiuto da assegnare a norma dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 laddove non siano stati ravvisati eventi di forza maggiore o circostanze eccezionali, sono presi in considerazione solo gli ettari ammissibili che sono determinati a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. 2.   Se un ettaro ammissibile di cui al paragrafo 1 è oggetto di una domanda di assegnazione di diritti all’aiuto da parte di due o più richiedenti, la decisione su chi sarà assegnatario del diritto all’aiuto si basa sul criterio di chi detiene il potere decisionale in merito alle attività agricole esercitate su tale ettaro e di chi assume i benefici e i rischi finanziari connessi a tali attività.
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