Art. 72
Applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 41, paragrafo 4, o dell’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 a persone giuridiche o associazioni di persone giuridiche
In vigore dal 11 mar 2014
Applicazione dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 a persone giuridiche o associazioni di persone giuridiche
Lo Stato membro che decide di applicare l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 8, o l’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 comunica alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, i dettagli di tali decisioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:639:oj#art-72