Art. 73

Riduzioni lineari dei pagamenti

In vigore dal 11 mar 2014
Riduzioni lineari dei pagamenti Quando applicano le riduzioni lineari di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, all’, paragrafo 2, o all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri informano la Commissione della percentuale di riduzione applicata senza indugio e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo all’anno civile in cui sono stati chiesti i pagamenti diretti oggetto della riduzione lineare.
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