Art. 71

Comunicazioni riguardanti il regime per i piccoli agricoltori

In vigore dal 11 mar 2014
Comunicazioni riguardanti il regime per i piccoli agricoltori Lo Stato membro che decide di stabilire un regime per i piccoli agricoltori ai sensi del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 comunica alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione adottata a norma di detto titolo. Siffatta comunicazione comprende i dettagli di tale decisione, tra cui l’eventuale inclusione automatica di agricoltori ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il calcolo del pagamento a norma dell’ di detto regolamento. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla decisione sul finanziamento di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 senza indugio, e comunque non oltre il 1o dicembre dell’anno civile a cui si riferisce il pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:639:oj#art-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo