Art. 71
Comunicazioni riguardanti il regime per i piccoli agricoltori
In vigore dal 11 mar 2014
Comunicazioni riguardanti il regime per i piccoli agricoltori
Lo Stato membro che decide di stabilire un regime per i piccoli agricoltori ai sensi del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 comunica alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione adottata a norma di detto titolo.
Siffatta comunicazione comprende i dettagli di tale decisione, tra cui l’eventuale inclusione automatica di agricoltori ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il calcolo del pagamento a norma dell’ di detto regolamento.
Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla decisione sul finanziamento di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 senza indugio, e comunque non oltre il 1o dicembre dell’anno civile a cui si riferisce il pagamento.
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