Art. 69

Comunicazioni relative al pagamento ridistributivo

In vigore dal 11 mar 2014
Comunicazioni relative al pagamento ridistributivo Se uno Stato membro decide di concedere il pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la comunicazione di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento comprende i dettagli di tale decisione, inclusi i dettagli e la giustificazione del calcolo del pagamento ridistributivo e, se del caso, informazioni sull’eventuale applicazione a livello regionale ai sensi dell’, paragrafo 2, di detto regolamento e su eventuali graduazioni all’interno del numero di ettari ai sensi dell’, paragrafo 5, di detto regolamento.
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