Art. 41
Quadro per la designazione di ulteriori prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situati al di fuori delle zone Natura 2000
In vigore dal 11 mar 2014
Quadro per la designazione di ulteriori prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situati al di fuori delle zone Natura 2000
I prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situati al di fuori delle zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono designati come tali se soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
a)
si trovano su terreni organici ricchi di carbonio organico, come le torbiere e le zone umide;
b)
ospitano habitat elencati nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE o protetti ai sensi della legislazione nazionale;
c)
ospitano specie vegetali elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE o protette ai sensi della legislazione nazionale;
d)
rivestono un’importanza significativa per le specie di uccelli selvatici di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/CE;
e)
rivestono un’importanza significativa per le specie di fauna selvatica protette dalla direttiva 92/43/CEE o ai sensi della legislazione nazionale;
f)
comprendono prati permanenti di alto valore naturale, secondo quanto stabilito in base a criteri oggettivi fissati dallo Stato membro;
g)
coprono terreni ad elevato rischio di erosione;
h)
sono situati in una zona sensibile designata all’interno dei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
Gli Stati membri possono decidere ogni anno di designare nuove zone e comunicano in tempo utile tale decisione agli agricoltori interessati.
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