Art. 42

Riconversione in caso di non osservanza dell’obbligo concernente i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale

In vigore dal 11 mar 2014
Riconversione in caso di non osservanza dell’obbligo concernente i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), se un agricoltore converte o ara un prato permanente soggetto all’obbligo di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro interessato impone l’obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente e può, secondi i casi, emanare istruzioni precise, che l’agricoltore è tenuto a rispettare, su come riparare il danno ambientale causato al fine di ripristinare lo status di zona sensibile sotto il profilo ambientale. Dopo l’accertamento della violazione, l’agricoltore è informato senza indugio dell’obbligo di riconversione e del termine entro cui ottemperarvi. Tale data non può essere posteriore alla data di presentazione della domanda unica per l’anno successivo o, nel caso della Svezia e della Finlandia, al 30 giugno dell’anno successivo. In deroga all’, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, il terreno riconvertito è considerato prato permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione ed è soggetto all’obbligo di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.
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