Art. 62

Comunicazioni inerenti alle definizioni e alle relative disposizioni

In vigore dal 11 mar 2014
Comunicazioni inerenti alle definizioni e alle relative disposizioni Entro il 31 gennaio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. La comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni, la loro motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.
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