Art. 64
Comunicazioni relative al pagamento di base
In vigore dal 11 mar 2014
Comunicazioni relative al pagamento di base
1. Quando uno Stato membro comunica alla Commissione le sue decisioni a norma dell’, paragrafi 2 e 3, dell’, paragrafo 10, dell’ e dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni. Inoltre, le decisioni a norma dell’, paragrafo 10, dell’ e dell’, paragrafo 4, del medesimo regolamento devono essere motivate, se del caso.
Quando uno Stato membro comunica alla Commissione le sue decisioni a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni, la loro motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate, in particolare i criteri utilizzati per la definizione delle regioni ai sensi dell’, paragrafo 1, di detto regolamento, i criteri utilizzati per la suddivisione dei massimali nazionali tra le regioni ai sensi dell’, paragrafo 2, di detto regolamento e i criteri utilizzati per le modifiche annue progressive a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento.
2. Se uno Stato membro decide di avvalersi delle opzioni previste all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 11, lettera b), all’, paragrafo 3, lettera b), all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione entro il 31 gennaio del primo anno di applicazione di siffatta decisione i dettagli di tali decisioni, nonché le motivazioni e, se del caso, i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.
In caso di revisione della decisione di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono comunicate alla Commissione entro il 31 gennaio del primo anno di applicazione di siffatta decisione riveduta.
3. Se uno Stato membro decide di avvalersi dell’opzione prevista all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione la sua decisione entro il 31 gennaio del primo anno di applicazione di siffatta decisione.
4. Se uno Stato membro decide di avvalersi delle opzioni previste all’, paragrafo 1, secondo comma, e all’, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione entro il 31 luglio dell’anno precedente l’anno di prima applicazione di siffatta decisione i dettagli di tali decisioni, nonché le motivazioni e, se del caso, i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.
5. Se uno Stato membro decide di applicare il regime di pagamento unico per superficie a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione entro il 1o settembre di ogni anno, per l’anno di domanda in questione, il numero totale di ettari dichiarati dagli agricoltori a norma dell’, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
Storico versioni
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