Art. 73 · Riduzioni lineari dei pagamenti

Art. 73

Riduzioni lineari dei pagamenti

In vigore dal 11 mar 2014
Riduzioni lineari dei pagamenti Quando applicano le riduzioni lineari di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, all’, paragrafo 2, o all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri informano la Commissione della percentuale di riduzione applicata senza indugio e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo all’anno civile in cui sono stati chiesti i pagamenti diretti oggetto della riduzione lineare.
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