Art. 52

Principi generali

In vigore dal 11 mar 2014
Principi generali 1.   Gli Stati membri definiscono le regioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 in base a criteri oggettivi e non discriminatori, come le caratteristiche agronomiche e socioeconomiche e il potenziale agricolo regionale, oppure la struttura istituzionale o amministrativa. Tali regioni possono essere diverse da quelle stabilite nell’ambito di altri regimi di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Nel definire i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri tengono conto, in particolare, delle pertinenti strutture e condizioni di produzione della regione o del settore considerati. 3.   Ai fini dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli sono considerati «in difficoltà» se esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione dovuti, fra l’altro, alla bassa redditività dell’attività svolta, con ripercussioni negative sull’equilibrio economico, sociale o ambientale della regione o del settore considerati.
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Principi generali (Art. 52 Regolamento (UE) 2014/639) — Testo vigente | Portale Normativo