Art. 52
Principi generali
In vigore dal 11 mar 2014
Principi generali
1. Gli Stati membri definiscono le regioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 in base a criteri oggettivi e non discriminatori, come le caratteristiche agronomiche e socioeconomiche e il potenziale agricolo regionale, oppure la struttura istituzionale o amministrativa. Tali regioni possono essere diverse da quelle stabilite nell’ambito di altri regimi di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Nel definire i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri tengono conto, in particolare, delle pertinenti strutture e condizioni di produzione della regione o del settore considerati.
3. Ai fini dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli sono considerati «in difficoltà» se esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione dovuti, fra l’altro, alla bassa redditività dell’attività svolta, con ripercussioni negative sull’equilibrio economico, sociale o ambientale della regione o del settore considerati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:639:oj#art-52