Art. 52 · Principi generali

Art. 52

Principi generali

In vigore dal 11 mar 2014
Principi generali 1.   Gli Stati membri definiscono le regioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 in base a criteri oggettivi e non discriminatori, come le caratteristiche agronomiche e socioeconomiche e il potenziale agricolo regionale, oppure la struttura istituzionale o amministrativa. Tali regioni possono essere diverse da quelle stabilite nell’ambito di altri regimi di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Nel definire i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri tengono conto, in particolare, delle pertinenti strutture e condizioni di produzione della regione o del settore considerati. 3.   Ai fini dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli sono considerati «in difficoltà» se esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione dovuti, fra l’altro, alla bassa redditività dell’attività svolta, con ripercussioni negative sull’equilibrio economico, sociale o ambientale della regione o del settore considerati.
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