Art. 54
Coerenza e cumulo del sostegno
In vigore dal 11 mar 2014
Coerenza e cumulo del sostegno
1. Ai fini dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) sono considerate «altre misure e politiche dell’Unione».
2. Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra:
a)
le misure di sostegno accoppiato e le misure attuate nell’ambito di altre misure e politiche dell’Unione;
b)
le diverse misure di sostegno accoppiato;
c)
le misure di sostegno accoppiato e le misure finanziate mediante aiuti di Stato.
Gli Stati membri provvedono affinché le misure di sostegno accoppiato non interferiscano con il corretto funzionamento delle altre misure indicate al primo comma.
3. Se il sostegno nell’ambito di una determinata misura di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell’ambito di un’altra misura di sostegno accoppiato, o di una misura attuata in virtù di altre misure e politiche dell’Unione, gli Stati membri garantiscono che l’agricoltore interessato possa ricevere il sostegno finalizzato all’obiettivo di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 esclusivamente nell’ambito di una sola misura.
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