Art. 48

Determinazione del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli

In vigore dal 11 mar 2014
Determinazione del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli 1.   Gli Stati membri che decidono di dare attuazione all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 fissano la percentuale di terreni forestali rispetto alla superficie di terreno complessiva di cui al primo comma di tale paragrafo in base ai dati Eurostat disponibili. I dati forestali si riferiscono alla definizione applicata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ed escludono la superficie coperta da altri terreni boschivi. La superficie di terreno complessiva esclude la superficie occupata da acque interne, come fiumi e laghi. 2.   Il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato usando i dati Eurostat disponibili. Se non sono disponibili dati Eurostat sui terreni forestali e i terreni agricoli al livello previsto per valutare il rapporto di terreni forestali a un livello equivalente al livello LAU2 o al livello di un’unità chiaramente delimitata che copra un’unica zona geografica contigua avente condizioni agricole simili, si possono usare altre fonti di dati. Gli Stati membri dimostrano di aver usato dati aggiornati e coerenti sulla superficie occupata da foreste e da terreni agricoli in modo da rispecchiare, nella misura del possibile, la situazione reale. 3.   I dati e i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per tre anni. Allo scadere di tale periodo, gli Stati membri che decidono di continuare ad applicare l’esenzione prevista dall’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di rinnovare il periodo di tre anni ricalcolano i rapporti a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo utilizzando i dati più aggiornati disponibili. In caso di modifiche dei confini amministrativi che incidano sul rapporto di cui al paragrafo 2, i dati e i calcoli sono riesaminati e le eventuali modifiche relative all’applicazione dell’esenzione sono comunicate alla Commissione.
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