Art. 43 · Calcolo della proporzione di prato permanente

Art. 43

Calcolo della proporzione di prato permanente

In vigore dal 11 mar 2014
Calcolo della proporzione di prato permanente 1.   Le superfici dichiarate dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, al pari delle unità di un’azienda dedite alla produzione biologica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (23), non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale e della proporzione di riferimento di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Le superfici dichiarate dagli agricoltori nel 2012 come superfici a pascolo permanente convertite ad altri usi possono essere dedotte dal calcolo delle superfici investite a prato permanente a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, fino al numero di ettari che gli agricoltori hanno destinato a pascolo permanente o a prato permanente dopo il 2012 e dichiarato nel 2015 a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale, a condizione che siano state rispettate le regole in vigore sul mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per il calcolo del numero di ettari destinati a pascolo permanente o a prato permanente dopo il 2012 di cui al primo comma sono presi in considerazione solo gli ettari di pascolo permanente o di prato permanente su una superficie agricola dichiarata nel 2012, 2013 o 2014 in conformità all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. 3.   Gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento se rilevano un impatto significativo sull’andamento della proporzione a causa, in particolare, di una variazione nella superficie adibita alla produzione biologica o di una variazione nella popolazione dei partecipanti al regime per i piccoli agricoltori. In tali casi gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell’adeguamento apportato e dei motivi che lo hanno giustificato.
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