Art. 33

Applicazione dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 11 mar 2014
Applicazione dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 Al fine di stabilire quali diritti all’aiuto scadono conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è data la precedenza ai diritti all’aiuto aventi il valore più basso. Se i diritti all’aiuto hanno un valore identico, il numero di diritti all’aiuto di proprietà e il numero di diritti all’aiuto in affitto sono ridotti nella stessa proporzione. Gli Stati membri possono decidere di applicare il primo e il secondo comma a livello regionale.
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