Art. 31
Situazioni di difficoltà
In vigore dal 11 mar 2014
Situazioni di difficoltà
1. Se un agricoltore, per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, non ha potuto presentare una domanda di assegnazione di diritti all’aiuto conformemente all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale, gli vengono assegnati diritti all’aiuto conformemente all’, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento. Gli Stati membri stabiliscono i valori unitari annuali dei diritti all’aiuto da assegnare in conformità, rispettivamente, all’ o all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 e alle decisioni adottate dallo Stato membro per quanto riguarda le opzioni previste in detti articoli.
2. Gli Stati membri possono decidere che, se l’applicazione di una o più limitazioni nell’assegnazione dei diritti all’aiuto di cui all’, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 restringe il numero dei diritti all’aiuto assegnati a un agricoltore a un livello inferiore a una percentuale fissa dei suoi ettari ammissibili, e se l’agricoltore presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale, si ritiene che tale agricoltore si trovi in una situazione di «svantaggio specifico» ai sensi dell’, paragrafo 7, lettera b), di detto regolamento. In tal caso, all’agricoltore in questione è assegnato un numero di diritti all’aiuto conformemente all’, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a una quota del numero totale dei suoi ettari ammissibili dichiarati nella sua domanda per il 2015 conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il numero totale di diritti all’aiuto assegnati nello Stato membro nel 2015 previa applicazione delle limitazioni di cui all’, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro nel 2015 conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
La quota del numero totale di ettari ammissibili dell’agricoltore di cui al primo comma è calcolata come la metà della differenza in punti percentuali tra la percentuale fissa di cui al primo e al secondo comma e la quota di diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore in relazione ai suoi ettari ammissibili dichiarati nel 2015 conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per il calcolo del numero di ettari ammissibili di cui al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non includere qualsiasi superficie occupata da colture permanenti, prati permanenti situati in zone con condizioni climatiche difficili di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o superfici riconosciute come prato permanente a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale possono basare il metodo di calcolo di cui al secondo comma del presente paragrafo sul numero totale assegnato/dichiarato nel 2015 nella regione in questione.
Al fine di determinare la soglia di cui al primo comma, i terreni acquistati o presi in affitto dall’agricoltore dopo il 19 ottobre 2011 non sono presi in considerazione.
Storico versioni
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