Art. 25
Trasferimento di diritti all’aiuto
In vigore dal 11 mar 2014
Trasferimento di diritti all’aiuto
1. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell’anno.
2. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso definisce le regioni menzionate in tale disposizione nel primo anno di applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al più tardi un mese prima della data fissata dallo Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, di tale regolamento.
Storico versioni
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