Art. 27
Applicazione della clausola del guadagno insperato
In vigore dal 11 mar 2014
Applicazione della clausola del guadagno insperato
Ai fini dell’ e dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l’aumento del valore dei diritti all’aiuto menzionato in tali disposizioni è determinato confrontando il valore dei diritti all’aiuto dell’agricoltore derivante, rispettivamente, dall’applicazione dell’, paragrafo 4, e dell’ o dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dopo la vendita o l’affitto di cui rispettivamente all’ o all’, paragrafo 5, del suddetto regolamento, con il valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l’affitto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:639:oj#art-27