Art. 23 · Calcolo del valore dei diritti all’aiuto

Art. 23

Calcolo del valore dei diritti all’aiuto

In vigore dal 11 mar 2014
Calcolo del valore dei diritti all’aiuto 1.   L’importo dei diritti all’aiuto è calcolato in un primo tempo con una precisione di tre decimali e successivamente arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale più prossimo. Se il risultato del calcolo è un importo in cui il terzo decimale è 5, l’importo è arrotondato al secondo decimale. 2.   Se l’agricoltore trasferisce una frazione del diritto, il valore di tale frazione è calcolato proporzionalmente per ognuno dei rimanenti anni pertinenti di cui agli o 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 3.   Gli Stati membri possono modificare i diritti all’aiuto unendo le frazioni di diritti appartenenti a un agricoltore. Il valore dei diritti così uniti è determinato per ognuno dei rimanenti anni pertinenti di cui agli o 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sommando il valore delle frazioni.
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