Art. 7

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi per paese e programmi indicativi multinazionali

In vigore dal 11 mar 2014
Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi per paese e programmi indicativi multinazionali 1.   Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi per paese sono determinate in base ai criteri definiti all', paragrafo 1. 2.   Per i paesi per i quali i documenti di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento esistono, viene adottato un quadro di sostegno unico pluriennale secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014. Tale quadro: (a) esamina i progressi compiuti in relazione al quadro strategico, il conseguimento di obiettivi precedentemente concordati e fa il punto della situazione per quanto riguarda le relazioni tra l'Unione il paese partner, anche in ordine al grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione; (b) definisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione, selezionandoli prevalentemente fra quelli indicati nei documenti di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento, e nelle strategie/nei piani dei paesi partner, ove tali strategie o piani siano coerenti con il quadro strategico globale, e per cui le valutazioni periodiche dell'Unione hanno evidenziato la necessità di un sostegno; (c) indica i risultati attesi; e (d) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità. Le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun quadro di sostegno unico sono indicate con un margine di variazione non superiore al 20 % di tali assegnazioni. La durata del quadro di sostegno unico corrisponde in linea di massima alla durata del documento pertinente di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento. 3.   Per i paesi per i quali i documenti di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento non esistono, viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento: a) definisce la strategia di risposta dell'Unione in base a un'analisi della situazione del paese interessato, alle sue relazioni con l'Unione, e alle strategie/ai piani dei paesi partner laddove tali strategie o piani siano coerenti con il quadro strategico globale; b) stabilisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione; c) indica i risultati attesi; e d) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità. Le assegnazioni finanziarie indicative corrispondenti sono indicate con un margine di variazione non superiore al 20 % di tali allocazioni. Il documento di programmazione ha una durata pluriennale appropriata. 4.   Per i programmi multinazionali è adottato, secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento: a) definisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione alla regione o alla subregione, riprendendo dove necessario le priorità stabilite nel quadro del partenariato orientale o dell'Unione per il Mediterraneo; b) indica i risultati attesi; e c) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità. Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi multinazionali sono determinate sulla base di criteri trasparenti e oggettivi. Il documento di programmazione ha una durata pluriennale appropriata. 5.   I documenti del quadro unico di sostegno son riesaminati all'occorrenza, anche alla luce delle pertinenti relazioni periodiche dell'Unione, nonché dei lavori degli organismi misti istituiti nel quadro degli accordi conclusi con i paesi partner, e possono essere riveduti secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. I documenti di programmazione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono soggetti a una revisione a medio termine od ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la stessa procedura. 6.   Per facilitare l'attuazione dell'approccio basato su incentivi di cui all', paragrafo 2, un importo approssimativo del 10 % della dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 1 è assegnata ai programmi multinazionali quadro che integreranno le assegnazioni finanziarie per paese di cui all', paragrafi 2 e 3. Le pertinenti decisioni della Commissione che istituiscono detti programmi quadro precisano i paesi che possono beneficiare delle dotazioni, mentre le assegnazioni effettive saranno decise sulla base dei progressi compiuti verso una democrazia radicata e sostenibile e la realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme che concorrono alla realizzazione di quest'obiettivo. 7.   I finanziamenti erogati a norma del presente regolamento possono essere associati a finanziamenti concessi in virtù di altri regolamenti dell'Unione, quando ciò sia necessario per attuare in maniera più efficace misure vantaggiose per l'Unione e per i paesi partner in settori quali la cooperazione transnazionale e le interconnessioni. In tal caso la Commissione decide quale serie unica di norme deve applicarsi per l'attuazione. 8.   Gli Stati membri sono coinvolti nel processo di programmazione in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Gli Stati membri e gli altri donatori che si sono impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'Unione partecipano in modo particolarmente attivo. Ove opportuno, i documenti di programmazione possono riguardare anche il loro contributo. 9.   Nel caso in cui gli Stati membri e gli altri donatori si siano impegnati a programmare congiuntamente il loro sostegno, un documento di programmazione pluriennale congiunto può sostituire il quadro di sostegno unico e i documenti di programmazione di cui ai paragrafi 3 e 4, purché soddisfi i requisiti indicati in tali paragrafi. 10.   Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere a una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra le politiche dell'Unione, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione. 11.   Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all' del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni della di tale relazione.
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Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi per paese e programmi indicativi multinazionali (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/232) — Testo vigente | Portale Normativo