Art. 9

Programmazione e assegnazione dei fondi per la cooperazione transfrontaliera

In vigore dal 11 mar 2014
Programmazione e assegnazione dei fondi per la cooperazione transfrontaliera 1.   È elaborato un documento di programmazione per definire quanto segue: a) gli obiettivi strategici della cooperazione transfrontaliera, nonché le priorità e i risultati attesi di detta cooperazione; b) l'elenco dei programmi operativi congiunti da porre in essere; c) la ripartizione indicativa delle risorse tra i programmi relativi alle frontiere terrestri e marittime di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), e i programmi per un bacino marino di cui all', paragrafo 1, lettera c); d) le assegnazioni indicative pluriennali per ciascun programma operativo congiunto; e) le unità territoriali che possono beneficiare di ciascun programma operativo congiunto e le unità territoriali e i centri di cui all', paragrafi 2, 3 e 4; f) l'assegnazione indicativa per sostenere, ove opportuno, le azioni orizzontali di sviluppo delle capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze fra programmi; g) i contributi ai programmi transnazionali stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) a cui partecipano i paesi partner e/o la Federazione russa. Il documento di programmazione copre un periodo di sette anni ed è adottato dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Tale documento è soggetto a una revisione intermedia, o ogniqualvolta necessario, e può essere riesaminato secondo tale procedura. 2.   I programmi operativi congiunti sono cofinanziati dal FESR. L'importo complessivo del contributo del FESR è stabilito a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il presente regolamento si applica all'uso di tale contributo. 3.   Lo strumento di preadesione (IPA II) come istituito dal regolamento (UE) n. 236/2014 può essere utilizzato per cofinanziare i programmi operativi congiunti a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I di tale regolamento. Il presente regolamento si applica all'uso di tale cofinanziamento. 4.   Le assegnazioni indicative dei fondi ai programmi operativi congiunti si basano su criteri oggettivi, in particolare sulla popolazione delle unità territoriali ammissibili di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c). Al momento di determinare le assegnazioni indicative possono risultare necessari adeguamenti che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contributi del FEDR e i contributi provenienti dal presente regolamento, nonché altri fattori che incidono sull'intensità della cooperazione quali le caratteristiche specifiche delle zone frontaliere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'Unione.
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