Art. 16
Partecipazione di un paese terzo non contemplato dall'articolo 1
In vigore dal 11 mar 2014
Partecipazione di un paese terzo non contemplato dall'
1. In circostanze debitamente giustificate e per garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere, caso per caso, di estendere l'ammissibilità delle azioni specifiche in conformità dell' del regolamento (UE) n. 236/2014 a paesi, territori e aree che altrimenti non sarebbero ammissibili ai finanziamenti.
Fatto salvo l', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2014, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, dei territori e delle aree interessati possono partecipare alle procedure di attuazione delle azioni.
2. Nei documenti di programmazione di cui all', può essere prevista la possibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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