Art. 1
Obiettivo generale e ambito di applicazione
In vigore dal 11 mar 2014
Obiettivo generale e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI) inteso a progredire ulteriormente verso uno spazio di prosperità condivisa e buon vicinato tra l'Unione e i paesi e i territori di cui all'allegato I (i «paesi partner») sviluppando relazioni privilegiate fondate sulla cooperazione, la pace e la sicurezza, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani conformemente al TUE.
2. Il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è utilizzato a beneficio dei paesi partner e delle zone coinvolte nella cooperazione transfrontaliera. Esso può essere utilizzato anche a beneficio comune dell'Unione e dei paesi partner.
3. I finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento possono essere inoltre utilizzati per consentire alla Federazione russa di partecipare alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione regionale con la partecipazione dell'Unione e ai pertinenti programmi multinazionali, inclusa la cooperazione in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti.
4. L'Unione promuove, sviluppa e consolida i valori di libertà, democrazia, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il loro rispetto, e i principi di uguaglianza e stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi in osservanza del diritto internazionale. Di conseguenza, i finanziamenti erogati a norma del presente regolamento sono tenuti a rispettare questi valori e principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del diritto internazionale, tenendo conto delle politiche e posizioni pertinenti dell'Unione.
Storico versioni
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