Art. 3
Quadro politico
In vigore dal 11 mar 2014
Quadro politico
1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni della Commissione, conclusioni del Consiglio europeo e conclusioni del Consiglio e le pertinenti dichiarazioni dei vertici o conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner della PEV, anche nel contesto del partenariato orientale e dell'Unione per il Mediterraneo, e anche le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo costituiscono, pur nel rispetto del principio di titolarità, il quadro strategico generale del presente regolamento ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento.
2. Gli elementi di riferimento essenziali per individuare le priorità del sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento e per la valutazione dei progressi di cui all', paragrafo 3, sono: i piani d'azione o altri documenti equivalenti definiti di comune accordo, quali le agende di associazione, tra i paesi partner e l'Unione a titolo bilaterale o multilaterale, incluso, secondo i casi, nel quadro del partenariato orientale e della dimensione meridionale della PEV.
3. Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento può essere fornito qualora risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea e viene programmato in base a tali obiettivi, tenendo conto delle esigenze del paese interessato.
Storico versioni
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