Art. 4
Differenziazione, partenariati e cofinanziamenti
In vigore dal 11 mar 2014
Differenziazione, partenariati e cofinanziamenti
1. Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento fornito a ciascun paese partner a norma dell', paragrafo 1, lettera a), è basato su incentivi e differisce per forma e entità, considerati di tutti gli elementi elencati in appresso, a seconda del paese, rispecchiandone:
a)
le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;
b)
l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali;
c)
l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile;
d)
il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;
e)
la capacità di utilizzazione e l'impatto potenziale del sostegno Unione ai sensi del presente regolamento.
Tale sostegno figura nei documenti di programmazione pluriennale di cui all'.
2. Successivamente all'adozione dei documenti di programmazione di cui all' e fatti salvi gli altri elementi descritti nel paragrafo 1 del presente regolamento, la quota di risorse disponibili offerta ai paesi partner è adattata principalmente in funzione dei rispettivi progressi compiuti nella costruzione e nel consolidamento di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali, in linea con l'approccio basato su incentivi.
Per i programmi multinazionali quadro, tale quota è determinata in funzione dei progressi compiuti dai paesi partner nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, tenendo conto anche dei progressi da essi compiuti nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme che contribuiscono al raggiungimento di tale scopo.
I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati periodicamente, in particolare tramite le relazioni sulla PEV che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti.
Il sostegno può essere riesaminato in caso di grave o persistente regresso.
3. L'approccio basato su incentivi non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la cooperazione tra autorità locali, al sostegno al miglioramento della situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alla crisi. In caso di grave o persistente regresso, tale sostegno può essere rafforzato.
4. L'approccio basato su incentivi a titolo del presente regolamento è oggetto di periodici scambi di vedute al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, le seguenti parti interessate nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione:
a)
le autorità nazionali e locali; e
b)
organizzazioni della società civile;
anche attraverso la consultazione e l'accesso tempestivo alle pertinenti informazioni per consentire loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.
6. Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner e dagli altri paesi partecipanti tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, segnatamente di piccole organizzazioni della società civile, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:232:oj#art-4