Art. 2

Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione

In vigore dal 11 mar 2014
Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione 1.   Il sostegno dell'Unione concesso a norma del presente regolamento punta a promuovere una più intensa cooperazione politica, una democrazia radicata e sostenibile, una progressiva integrazione economica, nonché a rafforzare il partenariato con le società tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti o di documenti equivalenti. 2.   Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento mira in particolare a: a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo stato di diritto, i principi di uguaglianza e la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo, la lotta contro la corruzione, il rafforzamento della capacità istituzionale a tutti i livelli e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali; b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati incluso attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, in particolare nelle interconnessioni; c) creare i presupposti per la migliore organizzazione dell'immigrazione legale e la promozione di una gestione efficace della mobilità delle persone, per l'attuazione di accordi presenti o futuri conclusi conformemente all'approccio globale in materia di migrazione, e per la promozione dei contatti interpersonali, con particolare riferimento ad attività culturali, educative, professionali e sportive; d) sostenere tutti gli aspetti dello sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo; ridurre la povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato e ridurre l'esclusione sociale; promuovere le capacità in materia di scienza, istruzione, in particolare d'istruzione superiore, tecnologia, ricerca e innovazione; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna; incoraggiare lo sviluppo rurale; promuovere la sanità pubblica; e sostenere la tutela dell'ambiente, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi; e) promuovere le misure per la creazione di fiducia, di relazioni di buon vicinato ed altre misure a favore della sicurezza in tutte le sue forme e della prevenzione/risoluzione dei conflitti, inclusi i conflitti persistenti; f) intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato europeo e la cooperazione transfrontaliera. 3.   Per valutare il conseguimento degli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 si utilizzano in particolare le relazioni periodiche dell'Unione sull'attuazione della PEV; per quelli di cui paragrafo 2, lettere a), d) ed e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per quelli di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'entità dell'adozione del quadro normativo dell'Unione da parte dei paesi partner, ove pertinente; per quelli di cui al paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento di obiettivi specifici sono prestabiliti, chiari, trasparenti e, ove appropriato, specifici per i singoli paesi e misurabili e comprendono, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un sistema giudiziario indipendente, cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, il livello di corruzione, i flussi commerciali, la parità di genere e gli indicatori che consentano di misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione. 4.   Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento può essere utilizzato anche in altri settori pertinenti quando ciò sia coerente con gli obiettivi generali della PEV.
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