Art. 5
Coerenza e coordinamento dei donatori
In vigore dal 11 mar 2014
Coerenza e coordinamento dei donatori
1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con tutti gli ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all', paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte.
2. L'Unione, gli Stati membri e la BEI garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalle istituzioni finanziarie europee.
3. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico e di prevenire la sovrapposizione dei finanziamenti conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo. La programmazione congiunta è attuata ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno. Qualora ciò non possa essere realizzato, al fine di garantire il più elevato livello di coordinamento, sono considerate altre modalità quali la cooperazione delegata e i sistemi di trasferimento.
La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta con gli Stati membri nell'ambito della relazione di cui all' del regolamento (UE) n. 236/2014, presentando anche raccomandazioni nei casi di programmazione congiunta non pienamente realizzata.
4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie, incluse le consultazioni in una fase iniziale del processo di programmazione, per garantire la complementarità e un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'Unione.
5. I documenti di cui all', paragrafi 2 e 3 fanno altresì riferimento, nella misura del possibile, alle attività di altri donatori dell'Unione.
Storico versioni
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