Art. 17
Dotazione finanziaria
In vigore dal 11 mar 2014
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a 15 432 634 000 EUR a prezzi correnti. Fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, lettera c).
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. A norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, e precisamente lo strumento di cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), lo strumento europeo di vicinato, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014, e dallo strumento di partenariato, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), è assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, istituzioni e organizzazioni di questi paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.
I finanziamenti sono messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi quattro anni e ai tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali finanziamenti figura nella programmazione indicativa pluriennale di cui al presente regolamento, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità dell'azione dell'esterna dell'Unione.
Storico versioni
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