Art. 8

Ammissibilità geografica

In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità geografica 1.   I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, lettera c), possono essere istituiti: a) per le frontiere terrestri, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello 3 o equivalente della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri e altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, fatti salvi gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione e a norma dell', paragrafo 4; b) per le frontiere marittime, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente situate lungo le frontiere marittime tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, separate da un massimo di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione; c) per un bacino marino, inglobando le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e agli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera. 2.   Al fine di assicurare la continuazione dei programmi di cooperazione esistenti e in altri casi giustificabili, e nella prospettiva di contribuire agli obiettivi del programma, alle unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1 può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera. Le condizioni alle quali le unità territoriali limitrofe possono partecipare alla cooperazione sono definite nei programmi operativi congiunti. 3.   In casi debitamente giustificati, possono essere inclusi centri sociali, economici o culturali importanti situati negli Stati membri o in altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, non confinanti con le unità territoriali ammissibili, purché la loro partecipazione contribuisca al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento di programmazione. Le condizioni alle quali tali centri possono partecipare alla cooperazione sono definite nei programmi operativi congiunti. 4.   Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), la Commissione, di concerto con i partecipanti, può proporre che l'ammissibilità geografica sia estesa all'intera unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l'unità territoriale di livello NUTS 3. 5.   La cooperazione transfrontaliera mira a essere coerente con gli obiettivi delle strategie macroregionali attuali e future.
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