Art. 10

Programmi operativi congiunti

In vigore dal 11 mar 2014
Programmi operativi congiunti 1.   La cooperazione transfrontaliera è attuata mediante programmi operativi congiunti riguardanti la cooperazione relativa ad una frontiera o a un gruppo di frontiere, i quali contemplano azioni pluriennali volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità e che possono essere attuate tramite il sostegno dell'Unione. I programmi operativi congiunti si basano sui documenti di programmazione di cui all', paragrafo 1, e contengono una descrizione sintetica dei sistemi di gestione e di controllo riguardante gli elementi di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2. 2.   I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e marittime sono istituiti in relazione a ciascuna frontiera al livello territoriale adeguato e includono unità territoriali ammissibili appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera. 3.   I programmi operativi congiunti relativi ai bacini marini hanno carattere multilaterale, sono istituiti al livello territoriale appropriato e includono unità territoriali ammissibili che si affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e un altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera. Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della cooperazione tra uno Stato membro e un altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera. 4.   Entro un anno dall'approvazione dei documenti di programmazione di cui all', e dopo l'adozione delle norme per l'attuazione delle norme che fissano specifiche disposizioni per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera, i paesi partecipanti presentano insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotta, entro il termine fissato nelle norme di esecuzione, ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificata la rispondenza al presente regolamento, al documento di programmazione e alle norme di esecuzione. Entro un mese dalla loro adozione, la Commissione presenta per informazione al Parlamento europeo e agli Stati membri i programmi operativi congiunti. 5.   Le zone situate in paesi diversi dagli Stati membri o dagli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, che confinano con le zone ammissibili definite all', paragrafo 1, lettere a) e b), o si affacciano su un bacino marino comune in cui è in fase di istituzione un programma operativo congiunto possono rientrare in un programma operativo congiunto e beneficiare del sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento a norma delle condizioni stabilite nel documento di programmazione di cui all', paragrafo 1. 6.   La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per garantire che i programmi di cooperazione transfrontaliera, in particolare per i bacini marini, istituiti a norma del presente regolamento e i programmi di cooperazione transnazionale istituiti a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 che hanno una parziale sovrapposizione della copertura geografica siano del tutto complementari e si rafforzino a vicenda. 7.   I programmi operativi congiunti possono essere riveduti su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione per motivi quali: a) mutate priorità della cooperazione oppure evoluzione socioeconomica; b) risultati dell'attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione; c) necessità di adeguare l'importo dei fondi disponibili e di riassegnare le risorse. 8.   Entro la fine dell'anno successivo all'adozione dei programmi operativi congiunti, la Commissione conclude una convenzione di finanziamento con gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera. Tale convenzione di finanziamento include le disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione del programma operativo congiunto e può essere cofirmata dagli altri paesi partecipanti e dall'autorità di gestione di cui all', paragrafo 2, lettera c) o dal paese che ospita l'autorità di gestione. All'occorrenza è concluso un accordo, ad esempio, sotto forma di memorandum d'intesa, tra i paesi partecipanti e l'autorità di gestione per definire le competenze finanziarie specifiche e le modalità di attuazione del programma dei paesi interessati, che comprende i loro compiti e le competenze in materia di gestione e amministrazione. 9.   È istituito un programma operativo congiunto che coinvolga più di uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera se almeno uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera firma la convenzione di finanziamento. Gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera interessati da un programma istituito possono aderire al programma in qualsiasi momento firmando la convenzione di finanziamento. 10.   Se un paese partecipante si impegna a cofinanziare un programma operativo congiunto, quest'ultimo precisa le modalità e le necessarie salvaguardie di controllo, erogazione, utilizzazione e monitoraggio del cofinanziamento. La relativa convenzione di finanziamento è firmata da tutti i paesi partecipanti e dall'autorità di gestione del programma operativo congiunto o dal paese che ospita l'autorità di gestione. 11.   I programmi operativi congiunti possono prevedere anche un contributo finanziario degli strumenti finanziari con cui potrebbero essere combinate le sovvenzioni, nel rispetto delle norme di tali strumenti, purché questo contribuisca alla realizzazione delle priorità dei programmi operativi congiunti. 12.   Sulla base del principio di partenariato, i paesi partecipanti e le loro autorità locali, ove appropriato, selezionano insieme le azioni a cui è destinato il sostegno dell'Unione in linea con le priorità e le misure del programma operativo congiunto. 13.   In casi specifici e debitamente giustificati, qualora: a) problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'Unione e uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera impediscano di presentare un programma operativo congiunto; b) un programma operativo congiunto non possa essere attuato a causa di problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti; c) i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla Commissione un programma operativo congiunto entro il 30 giugno 2017; oppure d) nessuno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera nel programma abbia firmato la relativa convenzione di finanziamento per la fine dell'anno successivo all'adozione del programma, la Commissione adotta le misure necessarie, previa consultazione con lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati, per consentire ad esso o ad essi di utilizzare il contributo del FEDR al programma operativo congiunto a norma dell', paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1299/2013. 14.   Gli impegni di bilancio per le azioni o i programmi di cooperazione transfrontaliera di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.
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