Art. 12

Norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera

In vigore dal 11 mar 2014
Norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera 1.   Le norme di esecuzione recanti disposizioni specifiche per l'attuazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014. 2.   Le norme di esecuzione comprendono, tra l'altro, disposizioni dettagliate sui seguenti aspetti: a) tasso e metodi di cofinanziamento; b) contenuto, preparazione, modifica e chiusura dei programmi operativi congiunti; c) ruolo e funzione delle strutture dei programmi, ad esempio comitato di monitoraggio congiunto, autorità di gestione e suo segretariato tecnico congiunto, compresa la loro identificazione e responsabilità permanente ed effettiva, descrizione dei sistemi di gestione e controllo e condizioni relative alla gestione tecnica e finanziaria del sostegno dell'Unione, compresa l'ammissibilità della spesa; d) procedure di recupero in tutti i paesi partecipanti; e) monitoraggio e valutazione; f) attività di visibilità e di informazione; g) gestione concorrente e indiretta di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2014.
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