Art. 110

Riservatezza

In vigore dal 2 mag 2013
Riservatezza 1.   Le informazioni, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, conservate nell’EUTL, nel registro dell’Unione e in ogni altro registro PK sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o nazionale volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento. 2.   L’amministratore centrale o l’amministratore nazionale può fornire i dati conservati nel registro dell’Unione e nell’EUTL ai seguenti soggetti: a) le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità tributarie degli Stati membri; b) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea; c) la Corte dei conti europea; d) Eurojust; e) le autorità competenti di cui all’ della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e all’, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE; f) le competenti autorità nazionali di vigilanza; g) gli amministratori nazionali degli Stati membri e le autorità competenti di cui all’ della direttiva 2003/87/CE. 3.   I dati possono essere forniti ai soggetti di cui al paragrafo 2 che ne facciano richiesta all’amministratore centrale o ad un amministratore nazionale qualora tali richieste siano motivate e necessarie a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell’ambito della lotta antifrode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, oppure nell’ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi, alla manipolazione del mercato per cui i conti del registro dell’Unione o i registri PK possono essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento dell’ETS dell’Unione. 4.   Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 3 provvede affinché i dati pervenutigli siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall’utilizzo dei dati. La presente norma non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 2, qualora ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3. 5.   Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 2, l’amministratore centrale può fornire loro l’accesso ai dati delle operazioni che non permettono di identificare direttamente alcuna persona specifica, affinché tali soggetti possano rintracciare modalità sospette riguardanti le operazioni. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali modalità sospette ad altri soggetti di cui al paragrafo 2. 6.   Europol ottiene l’accesso permanente in sola lettura ai dati conservati nel registro dell’Unione e nell’EUTL ai fini di eseguire le proprie mansioni a norma della decisione 2009/371/GAI del Consiglio (21). Europol informa la Commissione in merito all’uso di tali dati. 7.   Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell’amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome e l’identità delle persone alle quali è stata rifiutata l’apertura di un conto a norma dell’, paragrafo 2, lettere da a) a c), o alle quali hanno rifiutato la nomina di rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare a norma dell’, paragrafo 5, lettere a) e b), nonché il nome e l’identità del titolare del conto, del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare del conto il cui accesso è stato sospeso ai sensi dell’ o del conto chiuso ai sensi dell’. Gli amministratori nazionali informano gli interessati. 8.   Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge e alle autorità tributarie tutte le operazioni che interessano un quantitativo di unità superiore al quantitativo da essi determinato e di comunicare tutti i conti per i quali si constata, nell’arco di un dato periodo, un numero di operazioni superiore al numero da essi determinato. 9.   L’EUTL, il registro dell’Unione e gli altri registri PK non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto. 10.   Il sorvegliante d’asta designato a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1031/2010 ha accesso a tutte le informazioni relative al conto per la consegna d’asta iscritto nel registro dell’Unione.
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Riservatezza (Art. 110 Regolamento (UE) 2013/389) — Testo vigente | Portale Normativo