Art. 33
Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore
In vigore dal 2 mag 2013
Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore
1. Se la situazione che ha dato origine alla sospensione dell’accesso ai conti a norma dell’ non si risolve entro un lasso di tempo ragionevole nonostante ripetute comunicazioni, l’autorità competente può ordinare all’amministratore nazionale di chiudere i conti il cui accesso è sospeso, oppure, nel caso dei conti di deposito di gestori o operatori aerei, di bloccarli, finché l’autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato luogo alla sospensione non sussiste più.
2. Se un conto di deposito personale o di scambio presenta un saldo pari a zero e non sono state registrate operazioni per un anno, l’amministratore nazionale può comunicare al titolare del conto che tale conto sarà chiuso entro quaranta giorni lavorativi, a meno che il titolare del conto non faccia pervenire all’amministratore nazionale una domanda finalizzata a mantenerlo aperto. L’amministratore nazionale può procedere alla chiusura del conto se non riceve una richiesta in tal senso da parte del titolare.
3. L’amministratore nazionale chiude un conto di deposito di gestore su richiesta dell’autorità competente qualora non esista alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote.
4. L’amministratore nazionale può cancellare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare se ritiene che l’approvazione del predetto rappresentante avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’, paragrafo 3, e in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all’identità del rappresentante forniti in fase di nomina erano incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi.
5. Il titolare del conto può contestare, entro trenta giorni di calendario, la modifica di stato del proprio conto a norma del paragrafo 1, o la cancellazione del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare a norma del paragrafo 4, presso l’autorità competente a norma della legislazione nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare il conto o il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare, oppure conferma la modifica di stato del conto o la cancellazione del rappresentante emanando una decisione motivata, fatte salve le disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo compatibile con il presente regolamento e siano ad esso commisurate.
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