Art. 109

Relazioni

In vigore dal 2 mag 2013
Relazioni 1.   L’amministratore centrale rende accessibili, in modo trasparente e organizzato, ai destinatari di cui all’allegato XIV le informazioni ivi indicate, tramite il sito web dell’EUTL. L’amministratore centrale prende tutte le dovute misure per rendere accessibili le informazioni di cui all’allegato XIV alla frequenza ivi indicata. L’amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nell’EUTL o nel registro dell’Unione a meno che non sia autorizzato a tal fine a norma dell’. 2.   Gli amministratori nazionali possono inoltre rendere accessibili, in modo trasparente e organizzato, tramite un sito internet pubblico, le informazioni di cui all’allegato XIV a cui hanno accesso a norma dell’, ai destinatari e alla frequenza ivi indicati. Gli amministratori nazionali non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel registro dell’Unione a meno che non siano autorizzati a tal fine a norma dell’.
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Relazioni (Art. 109 Regolamento (UE) 2013/389) — Testo vigente | Portale Normativo