Art. 108

Conservazione dei dati

In vigore dal 2 mag 2013
Conservazione dei dati 1.   L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione conservi i dati relativi a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura di un conto. L’amministratore centrale e gli Stati membri provvedono a che il registro dell’Unione e gli altri registri PK conservino i dati inerenti a tutte le relative procedure PK, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti PK per i quindici anni successivi alla chiusura di un conto, oppure, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni sorte nell’ambito degli organismi dell’UNFCCC in relazione all’applicazione di tali dati. 2.   L’amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutti i dati conservati nel registro dell’Unione in relazione ai conti che amministrano o hanno amministrato.
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