Art. 106
Gestione delle modifiche e delle versioni
In vigore dal 2 mag 2013
Gestione delle modifiche e delle versioni
Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell’Unione, l’amministratore centrale garantisce che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’ siano completate prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e l’EUTL o l’ITL.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:389:oj#art-106