Art. 106

Gestione delle modifiche e delle versioni

In vigore dal 2 mag 2013
Gestione delle modifiche e delle versioni Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell’Unione, l’amministratore centrale garantisce che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’ siano completate prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e l’EUTL o l’ITL.
Storico versioni

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eli:reg:2013:389:oj#art-106

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