Art. 32
Verifica semplificata per gli operatori aerei
In vigore dal 21 giu 2012
Verifica semplificata per gli operatori aerei
1. In deroga all’, paragrafo 1, del presente regolamento, il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito per un emettitore di entità ridotta di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012, se il verificatore conclude, sulla base dell’analisi dei rischi effettuata, di poter accedere a distanza a tutti i dati utili.
2. Qualora un operatore aereo utilizzi gli strumenti semplificati di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012, per stabilire il consumo di carburante e i dati comunicati sono stati generati da tali strumenti, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall’operatore aereo, il verificatore può decidere, sulla base dell’analisi dei rischi effettuata, di non eseguire i controlli di cui agli , all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, nonché all’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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