Art. 14
Attività di verifica
In vigore dal 21 giu 2012
Attività di verifica
Il verificatore dà attuazione al piano di verifica e, sulla base dell’analisi dei rischi, controlla l’attuazione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente.
A tal fine, il verificatore effettua quanto meno collaudi sostanziali costituiti da procedure di analisi, verifica dei dati e controllo della metodologia di monitoraggio e provvede a controllare:
a)
le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici;
b)
che le attività di controllo del gestore o dell’operatore aereo siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci;
c)
che le procedure elencate nel piano di monitoraggio siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che tali procedure siano attuate e adeguatamente documentate e mantenute.
Ai fini del secondo comma, lettera a), il verificatore segue il flusso di dati in base alla sequenza e all’interazione delle attività riguardanti il flusso di dati provenienti da una fonte primaria alla compilazione della comunicazione del gestore o dell’operatore aereo.
Storico versioni
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