Art. 12

Analisi dei rischi

In vigore dal 21 giu 2012
Analisi dei rischi 1.   Il verificatore individua e analizza i seguenti elementi per definire, pianificare ed effettuare una verifica efficace: a) i rischi intrinseci; b) le attività di controllo; c) qualora siano state effettuate attività di controllo di cui alla lettera b), i rischi di controllo riguardanti l’efficacia di tali attività di controllo. 2.   Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 1, il verificatore considera quanto meno: a) i risultati dell’analisi strategica di cui all’, paragrafo 1; b) i dati di cui all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 2, lettera c); c) la soglia di rilevanza di cui all’, paragrafo 2, lettera b). 3.   Se accerta che il gestore o l’operatore aereo non è riuscito a individuare, nella valutazione dei rischi, i rischi intrinseci e i rischi di controllo pertinenti, il verificatore ne informa il gestore o l’operatore aereo. 4.   Se del caso, in base alle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l’analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica da condurre.
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