Art. 12
Analisi dei rischi
In vigore dal 21 giu 2012
Analisi dei rischi
1. Il verificatore individua e analizza i seguenti elementi per definire, pianificare ed effettuare una verifica efficace:
a)
i rischi intrinseci;
b)
le attività di controllo;
c)
qualora siano state effettuate attività di controllo di cui alla lettera b), i rischi di controllo riguardanti l’efficacia di tali attività di controllo.
2. Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 1, il verificatore considera quanto meno:
a)
i risultati dell’analisi strategica di cui all’, paragrafo 1;
b)
i dati di cui all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 2, lettera c);
c)
la soglia di rilevanza di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
3. Se accerta che il gestore o l’operatore aereo non è riuscito a individuare, nella valutazione dei rischi, i rischi intrinseci e i rischi di controllo pertinenti, il verificatore ne informa il gestore o l’operatore aereo.
4. Se del caso, in base alle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l’analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica da condurre.
Storico versioni
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