Art. 13
Piano di verifica
In vigore dal 21 giu 2012
Piano di verifica
1. Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell’analisi strategica e nell’analisi dei rischi, che comprenda quanto meno:
a)
un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;
b)
un piano di collaudo che fissi l’ambito di applicazione e la metodologia di collaudo delle attività di controllo nonché delle procedure per le attività di controllo;
c)
un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia per il campionamento dei dati in relazione ai punti di rilevamento sottostanti alle emissioni aggregate riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore o dell’operatore aereo oppure alle tonnellate-chilometro aggregate riportate nella comunicazione delle tonnellate-chilometro dell’operatore aereo.
2. Il verificatore predispone il piano di collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), in modo tale da poter stabilire in quale misura le attività di controllo in questione siano affidabili ai fini dell’accertamento della conformità ai requisiti di cui all’, paragrafo 4, lettera b).
Nel determinare le dimensioni e le attività del campionamento per il collaudo delle attività di controllo, il verificatore considera i seguenti elementi:
a)
i rischi intrinseci;
b)
l’ambiente di controllo;
c)
le attività di controllo pertinenti;
d)
l’esigenza di emettere un parere sulla verifica con ragionevole certezza.
3. Nel determinare le dimensioni e le attività del campionamento per il campionamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera c), il verificatore considera i seguenti elementi:
a)
i rischi intrinseci e i rischi di controllo;
b)
i risultati delle procedure di analisi;
c)
l’esigenza di emettere un parere sulla verifica con ragionevole certezza;
d)
la soglia di rilevanza;
e)
la rilevanza del contributo di un singolo dato sulla serie complessiva.
4. Il verificatore predispone e attua il piano di verifica in modo che il rischio di verifica sia ridotto a un livello accettabile per conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo non sia viziata da inesattezze rilevanti.
5. Il verificatore aggiorna l’analisi dei rischi e il piano di verifica e aggiorna le attività di verifica durante la verifica qualora rinvenga rischi aggiuntivi che devono essere ridotti o qualora sussista un rischio effettivo inferiore alle attese iniziali.
Storico versioni
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