Art. 15
Procedure di analisi
In vigore dal 21 giu 2012
Procedure di analisi
1. Il verificatore applica procedure di analisi per valutare la plausibilità e la completezza dei dati laddove il rischio intrinseco, il rischio di controllo e la predisposizione delle attività di controllo del gestore o dell’operatore aereo mostrino l’esigenza di siffatte procedure di analisi.
2. Nel condurre le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore valuta i dati comunicati per individuare gli ambiti di rischio potenziale e successivamente convalidare e adattare le attività di verifica pianificate. Il verificatore provvede quanto meno a:
a)
valutare la plausibilità delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali nel tempo o tra voci paragonabili;
b)
individuare valori anomali immediati, dati inattesi e lacune nei dati.
3. Nell’applicare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore esegue:
a)
procedure di analisi preliminari sui dati aggregati prima di svolgere le attività di cui all’, al fine di comprendere la natura, la complessità e la rilevanza dei dati comunicati;
b)
procedure di analisi sostanziali sui dati aggregati e sui punti di rilevamento sottostanti agli stessi al fine di individuare potenziali errori strutturali e valori anomali immediati;
c)
procedure di analisi finali sui dati aggregati per assicurare che tutti gli errori individuati durante il processo di verifica siano stati risolti in maniera corretta.
4. Ove il verificatore individui valori anomali, oscillazioni, tendenze, lacune nei dati o dati incoerenti con altre informazioni pertinenti o che si discostano in misura significativa dai valori o dagli indici attesi, il verificatore ottiene spiegazioni dal gestore o dall’operatore aereo suffragate da ulteriori prove utili.
In base alle spiegazioni e alle ulteriori prove prodotte, il verificatore valuta l’impatto sul piano di verifica e sulle relative attività da svolgere.
Storico versioni
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