Art. 16
Verifica dei dati
In vigore dal 21 giu 2012
Verifica dei dati
1. Il verificatore verifica i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell’operatore aereo effettuando un controllo dettagliato dei dati, che contempli il loro rintracciamento risalendo alla fonte primaria, il controllo incrociato con fonti esterne di informazioni, l’esecuzione di riconciliazioni, il controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti e il ricalcolo dei valori.
2. Quale parte della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 e in considerazione del piano di monitoraggio approvato, comprese le procedure ivi descritte, il verificatore controlla:
a)
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, i limiti dell’impianto;
b)
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione descritti nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente;
c)
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell’operatore aereo, la completezza dei voli che ricadono in un’attività di trasporto aereo elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE per la quale l’operatore aereo è responsabile, nonché la completezza dei dati relativi, rispettivamente, alle emissioni e alle tonnellate-chilometro;
d)
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell’operatore aereo, la coerenza tra i dati comunicati e la documentazione sulla massa e sul bilanciamento;
e)
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte dell’operatore aereo, la coerenza tra i consumi aggregati di combustibile e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo agli aeromobili che svolgono l’attività di trasporto aereo;
f)
la coerenza dei dati aggregati riportati nella comunicazione del gestore o dell’operatore aereo con i dati provenienti da una fonte primaria;
g)
qualora il gestore applichi una metodologia fondata sulla misurazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012, i valori misurati utilizzando i risultati dei calcoli effettuati dal gestore ai sensi dell’ di detto regolamento;
h)
l’attendibilità e l’accuratezza dei dati.
3. Per controllare la completezza dei voli di cui al paragrafo 2, lettera c), il verificatore utilizza i dati sul traffico aereo dell’operatore aereo, compresi i dati ottenuti da Eurocontrol o da altre organizzazioni interessate che possono trattare le informazioni sul traffico aereo quali quelle a disposizione di Eurocontrol.
Storico versioni
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